CCNL 31 gennaio 1957 operai addetti alle industrie dei settori della ceramica
Art. 2
DOCUMENTI E VISITA MEDICA
In vigore dal 23 ott 1960
Per l'assunzione, l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:
1) Carta d'identità o documento equipollente;
2) Libretto di lavoro;
3) Tessera e libretti di assicurazioni sociali e di malattia;
4) Stato di famiglia per il capo famiglia;
5) Documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto).
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale in data non anteriore a tre mesi e i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del libretto di lavoro, semprechè l'interessato ne sia in possesso.
L'operaio dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificarne i successivi mutamenti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per gli operai per i quali ciò è prescritto, l'operaio, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1060#art-cgo-2