CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 24
PERMESSI
In vigore dal 18 ott 1960
Potranno essere accordati brevi permessi orari agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di corrispondere o meno la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-24