Art. 24 · PERMESSI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 24

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PERMESSI

In vigore dal 18 ott 1960
Potranno essere accordati brevi permessi orari agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l'azienda di corrispondere o meno la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-24