CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 21

TRASFERTE

In vigore dal 18 ott 1960
Qualora il lavoratore sia comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 chilometri, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ad una diaria la cui misura verrà stabilita provincialmente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-21

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TRASFERTE (Art. 21 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo