CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 17

SOSPENSIONE DI LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
In caso di sospensione di lavoro, opera, la Cassa Integrazione. Il datore di lavoro anticiperà le integrazioni previste dalla Cassa stessa dopo l'autorizzazione al pagamento. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, l'operaio potrà richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione del preavviso, della indennità di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-17

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SOSPENSIONE DI LAVORO (Art. 17 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo