CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 18
MANCATO INIZIO ED INTERRUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 18 ott 1960
A) Mancato inizio di lavoro
Il lavoratore che si presenti allo stabilimento e che per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volontà non possa iniziare il lavoro, qualora non venga utilizzato in altre mansioni, avrà diritto alla retribuzione per le ore non lavorate lino ad un massimo di 4 ore, con l'obbligo di rimanere a disposizione della azienda, per le stesse 4 ore, a meno che non sia autorizzato dalla medesima ad allontanarsi.
Il trattamento di cui sopra competerà al lavoratore soltanto due volte in ogni ciclo di sei giorni lavorativi consecutivi.
Nel caso invece sia possibile iniziare il lavoro nel corso della giornata, al lavoratore spetterà la retribuzione per le ore effettivamente lavorate; qualora però le ore lavorate siano inferiori a 4 al lavoratore spetterà ugualmente l'importo fino a 4 Ore di retribuzione.
B) Interruzione di lavoro.
Qualora il lavoratore, nel corso della lavorazione, dovesse comunque sospendere la lavorazione stessa per cause di forza maggiore o indipendenti dalla sua volontà, semprechè non possa essere utilizzato in altre mansioni e resti a disposizione, avrà diritto, oltre al compenso per le ore effettivamente lavorate, ad una, integrazione fino alla concorrenza dell'importo di 4 ore di retribuzione, ivi compreso perciò quelle lavorate, se queste sono inferiori a 4.
Per gli operai adibiti a lavoro a cottimo, è intesa come retribuzione il minimo unificato e la contingenza.
È pacifico che, se il datore di lavoro ritenesse opportuno trattenere ugualmente in fabbrica l'operaio oltre le 4 ore senza poterlo utilizzare, dovrà corrispondergli la retribuzione per tutte le ore in cui lo ha trattenuto dopo le 4 ore.
Chiarimento a verbale all'.
L'azienda corrisponderà comunque quanto stabilito dal presente articolo, fermo restando l'intervento della Cassa integrazione dalle 24 alle 40 ore settimanali il cui trattamento, ove concesso, non si cumula con quanto erogato dall'azienda.
Le ore non lavorate, ma retribuite nei modi di cui alle lettere A) e B), possono essere recuperate con le modalità di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-18