CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 14
PASSAGGIO DI CATEGORIA
In vigore dal 18 ott 1960
Considerate le particolari caratteristiche dell'Industria dei Laterizi; la quale è soggetta, a delle soste stagionali che non involgono la totalità dell'azienda, si conviene che durante il così detto periodo di morta stagione, periodo in cui non è possibile mantenere ogni lavoratore nelle sue normali mansioni, l'azienda e il lavoratore possono direttamente prendere accordi perché, finché durino le condizioni suindicate, il lavoratore sia adibito a mansioni inferiori, con la relativa retribuzione.
In questo caso si conviene che, per la liquidazione dei vari istituti contrattuali, l'azienda corrisponderà al lavoratore le sue spettanze in base ai ratei della qualifica di origine fino, al momento del passaggio; i restanti ratei in base alla paga percepita all'atto della liquidazione.
È inteso che, qualora il lavoratore non intenda valersi della suindicata facoltà, egli potrà chiedere il licenziamento con il riconoscimento di tutti i diritti previsti in caso di licenziamento non per motivi disciplinari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-14