CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 9
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 18 ott 1960
È lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di lavoro di cui all' e, per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, quello effettuato oltre le dieci ore giornaliere.
È lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6.
Per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti ala, lavorazione dei mattoni a mano, le Associazioni provinciali hanno la facoltà di determinare, agli effetti della maggiorazione, l'inizio ed il termine dell'orario notturno, anticipandolo al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.
È lavoro festivo quello effettuato nei giorni elencati nell' ai quale si fa riferimento anche per le maggiorazioni.
Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) sono le seguenti:
Lavoro straordinario normale................. 20%
" notturno in turni avvicendati.......... 9%
" notturno non in turni.................. 25%
" notturno straordinario................. 35%
" festivo ordinario...................... 35%
" festivo straordinario.................. 40%
" festivo notturno non in turni.......... 45%
" festivo notturno straordinario......... 55%
Entro i limiti consentiti dalla legge l'operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge Per gli operai cottimisti le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) più il minimo di cottimo contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-9