CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 15

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 18 ott 1960
Il lavoratore ha diritto, ogni settimana, ad un giorno di riposo che cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale per il quale è ammessa la prestazione di lavoro in giorno domenicale godrà del riposo settimanale in altro giorno prestabilito della settimana che si chiamerà giorno di riposo compensativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-15

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RIPOSO SETTIMANALE (Art. 15 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo