CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 20

RECUPERO

In vigore dal 18 ott 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni, all'orario normale di lavoro concordate fra le organizzazioni interessate, purchè contenute nel limite massimo di un'ora al giorno e semprechè il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-20

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RECUPERO (Art. 20 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo