Art. 20 · RECUPERO
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 20

20 / 114

RECUPERO

In vigore dal 18 ott 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni, all'orario normale di lavoro concordate fra le organizzazioni interessate, purchè contenute nel limite massimo di un'ora al giorno e semprechè il recupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive alla avvenuta interruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-20