CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 23
TRAPASSO DI AZIENDA
In vigore dal 18 ott 1960
Il trapasso, la trasformazione o la fusione dell'azienda non risolvono, di per sè il rapporto di lavoro, per cui il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento o da cessazione di azienda, il lavoratore avrà diritto alla indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-23