CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 26

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 18 ott 1960
Agli operai di ambo i sessi sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi. Pertanto spetta agli operai un assegno di importo pari a 10 giornate di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'Istituto di Previdenza sociale a tale titolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
CONGEDO MATRIMONIALE (Art. 26 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo