CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 31

MALATTIA E INFORTUNIO

In vigore dal 18 ott 1960
In caso di malattia o infortunio, l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. Per gli operai ricoverati in sanatori, la conservazione del posto sarà di mesi 9. Trascorso tale periodo, ove l'azienda licenzi l'operaia e la malattia o l'infermità conseguente all'infortunio debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento. Per il trattamento economico si fa riferimento alle norme generali circa l'assistenza in caso di malattia a di infortunio ai lavoratori dell'industria. Nel caso in cui avvenga una menomazione fisica in conseguenza di infortunio o di malattia, l'azienda potrà assicurare all'operaio un posto adeguato alle sue nuove capacità, corrispondendogli il salario proprio alla sua nuova mansione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-31

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