CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 29
ASSENZE
In vigore dal 18 ott 1960
Tutte le assenze debbono essere giustificate entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
L'assenza non giustificata è punita con multa pari al 10 per cento della paga che il lavoratore avrebbe percepito lavorando durante il periodo di assenza.
L'importo della multa verrà devoluto alla Cassa Mutua Malattia.
In caso di malattia, il lavoratore - salvo giustificato motivo di impedimento - dovrà avvertire l'azienda entro 48 ore dall'inizio della malattia; l'azienda ha facoltà di fare effettuare visite mediche di controllo.
Il lavoratore colpito da infortunio dovrà dare immediato avviso all'azienda.
L'operaio può essere licenziato senza preavviso, nè eventuale indennità di anzianità:
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata, nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-29