CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 27
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 18 ott 1960
Agli operai che sono membri di Organi Direttivi delle Organizzazioni sindacali, provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-27