Art. 27 · PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 27

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PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

In vigore dal 18 ott 1960
Agli operai che sono membri di Organi Direttivi delle Organizzazioni sindacali, provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti d'ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-27