Art. 26 · CONGEDO MATRIMONIALE
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 26

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CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 18 ott 1960
Agli operai di ambo i sessi sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi. Pertanto spetta agli operai un assegno di importo pari a 10 giornate di retribuzione globale di fatto, fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi i rimborsi effettuati dall'Istituto di Previdenza sociale a tale titolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-26