CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 19

RIDUZIONE DI LAVORO

In vigore dal 18 ott 1960
In caso di riduzione di lavoro, l'azienda provvederà compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni prima di ridurre il personale. Nel caso che la riduzione del lavoro renda assolutamente necessario il licenziamento di lavoratori, le aziende dovranno tener presente in modo particolare le condizioni di famiglia dei dipendenti, conservando in servizio, compatibilmente con le esigenze tecniche, e a parità di rendimento, i lavoratori aventi condizioni economiche e familiari particolarmente disagiate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-19

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RIDUZIONE DI LAVORO (Art. 19 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo