CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 11

LAVORI SPECIALI

In vigore dal 18 ott 1960
In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la, percentuale di aumento del 20 per cento sulla; retribuzione globale di fatto a sulle tariffe di cottimo. Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-11

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