CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 8
LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
In vigore dal 18 ott 1960
Con riferimento all' per gli addetti ai lavori discontinui le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale, la nona e decima ora saranno retribuite con la paga oraria suddetta ridotta ai 35%.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-8