CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 5

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 18 ott 1960
Il lavoratore di nuova assunzione può essere sottoposto ad un periodo di prova della durata di 6 giorni prorogabili di altri 6 giorni consensualmente. Il prolungamento del periodo di prova deve risultare da accordo scritto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso nè indennità. All'operaio confermato in base all'esito della prova, il datore di lavoro fisserà la relativa paga che non potrà essere inferiore alla paga determinata nei contratti vigenti per la categoria alla quale l'operaio verrà assegnato. In tal caso l'anzianità, dell'operaio decorre dal primo giorno di assunzione. L'operaio che non verrà confermato o che non accetta le condizioni fissategli, lascerà senz'altro l'azienda ed avrà diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute. Nei caso che la paga non sia stata prestabilita, verrà retribuito in base alla paga minima fissata per la categoria nella quale ha prestato l'opera sua o in base al guadagno realizzato nel caso di lavoro a cottimo. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di infortunio sul lavoro l'operaio sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 25 giorni dall'inizio dell'assenza. Per l'operaio che sia già stato precedentemente alle dipendenze della stessa azienda e con la stessa qualifica l'assunzione si intende fatta in via definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-5

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PERIODO DI PROVA (Art. 5 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi.) — Testo vigente | Portale Normativo