CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 2

DOCUMENTI

In vigore dal 18 ott 1960
All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identità o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per le assicurazioni obbligatorie; 4) stato di famiglia per l'operaio capo di famiglia agli effetti degli assegni familiari; 5) libretto della Cassa Mutua Malattia; 6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali e di legge. Il datore di lavoro potrà eventualmente richiedere il certificato penale con la data non anteriore a tre mesi. Nel caso che il lavoratore si presenti sprovvisto dei documenti riguardanti il trattamento previdenziale, il datore di lavoro è tenuto a richiederli agli uffici competenti. L'operaio dovrà dichiarare il suo domicilio e la, sua residenza alla Direzione dell'azienda e tenerla informata degli eventuali cambiamenti. All'atto della sua assunzione, l'operaio che non ne sia provvisto riceverà a cura dell'azienda copia del presente contratto. L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. Entro il giorno - non festivo - successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà, a disposizione dell'operaio, per il ritiro, i documenti dovutagli, regolarmente aggiornati e l'operaio dovrà ritirarli rilasciandone regolare ricevuta. La parte che contravvenisse a tale disposizione se ne assumerà la piena responsabilità a tutti gli effetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-2

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