CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 2
DOCUMENTI
In vigore dal 18 ott 1960
All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identità o documento equivalente;
2) libretto di lavoro;
3) tessera per le assicurazioni obbligatorie;
4) stato di famiglia per l'operaio capo di famiglia agli effetti degli assegni familiari;
5) libretto della Cassa Mutua Malattia;
6) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali e di legge.
Il datore di lavoro potrà eventualmente richiedere il certificato penale con la data non anteriore a tre mesi.
Nel caso che il lavoratore si presenti sprovvisto dei documenti riguardanti il trattamento previdenziale, il datore di lavoro è tenuto a richiederli agli uffici competenti.
L'operaio dovrà dichiarare il suo domicilio e la, sua residenza alla Direzione dell'azienda e tenerla informata degli eventuali cambiamenti.
All'atto della sua assunzione, l'operaio che non ne sia provvisto riceverà a cura dell'azienda copia del presente contratto.
L'azienda dovrà rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
Entro il giorno - non festivo - successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda metterà, a disposizione dell'operaio, per il ritiro, i documenti dovutagli, regolarmente aggiornati e l'operaio dovrà ritirarli rilasciandone regolare ricevuta.
La parte che contravvenisse a tale disposizione se ne assumerà la piena responsabilità a tutti gli effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-2