CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi
Art. 4
VISITA MEDICA
In vigore dal 18 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite trimestrali obbligatorie per gli operai per i quali è prescritta, l'operaio prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita da parte del medico fiduciario dell'azienda.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-4