Art. 21 · TRASFERTE
CCNL 18 dicembre 1957 operai aziende produttrici materiali laterizi

Art. 21

21 / 114

TRASFERTE

In vigore dal 18 ott 1960
Qualora il lavoratore sia comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 chilometri, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ad una diaria la cui misura verrà stabilita provincialmente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1028#art-cdo-21