Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 116

In vigore dal 14 giu 1960
Si perde il diritto all'indennità: a) per l'impiegato: in caso di destituzione; b) per la vedova: nel caso che passi ad altre nozze prima della liquidazione; c) per la prole: se maschi quando sia raggiunta la maggiore, età; se femmine quando se minore d'età, abbiano contratto matrimonio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-116

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 116 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo