Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 121

In vigore dal 14 giu 1960
Gli impiegati dovranno specialmente: a) rispettare i superiori, usare modi corretti fra di loro e verso il pubblico; b) astenersi dalla partecipazione, diretta o indiretta, in appalti, forniture, concessioni e in ogni altro affare di interesse dell'istituto, in nome e per conto proprio o di altri; c) non attendere comunque a richiesta di terzi od occuparsi, durante le ore di ufficio, di cose estranee al medesimo; d) osservare il più scrupoloso segreto, d'ufficio, non mostrare atti o fornire notizie a terzi; e) non accettare retribuzioni o regali o corrispettivi di sorta per il disbrigo delle pratiche di propria competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-121

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Art. 121 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo