Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 122

In vigore dal 14 giu 1960
Il direttore amministrativo, in caso di assenza, è sostituito dal funzionario più elevato in grado. In ogni ufficio si provvede, in caso di assenza dei rispettivi capi, chiamando ad assumere le veci il funzionario immediatamente inferiore per ordine gerarchico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-122

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Art. 122 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo