Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 120

In vigore dal 14 giu 1960
Gli impiegati devono ottemperare agli ordini di servizio e alle norme di esecuzione rispettivamente impartiti dal Consiglio di amministrazione, dal presidente, dal direttore amministrativo, e dai funzionari superiori da cui dipendono. Essi sono responsabili delle conseguenze - delle proprie azioni ed omissioni sempre che, o per inosservanza di leggi o di regolamenti generali e speciali, di ordini di servizio e relative norme di esecuzione, o per mancanza di cautele, o per errore colposo, o per qualsiasi altra causa, cagionino danno, diretto o indiretto, all'Istituto. È con i funzionari esecutori, saranno responsabili e di conseguenza tenuti, proporzionalmente, al risarcimento i capi dell'ufficio che si provi o si presuma non abbiano esercitata la necessaria vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-120

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Art. 120 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo