Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 115
In vigore dal 14 giu 1960
È pareggiata alla prole orfana la prole di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.
Per la necessaria garanzia dei dipendenti circa la liquidazione della indennità di cui all'articolo precedente sarà operata la trattenuta del 0,51% sullo stipendio. Anno per anno l'importo delle trattenute stesse verrà investito in titoli dello Stato, al portatore o intestati all'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-115