Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 113
In vigore dal 14 giu 1960
Agli impiegati di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, da stipularsi dal Consiglio di amministrazione dell'istituto.
Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Istituto concorrerà nel versamento di contributi che saranno stabiliti dal predetto contratto, con un premio corrispondente alla metà dell'intero contributo, restando l'altra metà a carico del dipendente assicurato.
Nei casi di sospensione o di riduzione dello stipendio resta del pari sospeso o ridotto il contributo dovuto dall'Istituto salvo la facoltà dell'impiegato di assumere a proprio carico anche la predetta quota.
La polizza viene intestata all'assicurato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-113