Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 112

In vigore dal 14 giu 1960
Previe contestazioni notificate nei termini di legge all'interessato ammesso a controdedurre, l'impiegato riconosciuto inabile o inadatto a compiere il suo dovere, può essere dispensato dal servizio. L'inabilità dipendente da ragioni di salute dovrà essere accertata da una commissione composta dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario del Comune e da un medico designato dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-112

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Art. 112 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo