Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 114

In vigore dal 14 giu 1960
All'impiegato collocato a riposo spetta un'indennità di buonuscita pari a tanti cinquantesimi di stipendio lordo per quanti sono gli anni di servizio prestati. Il calcolo della predetta indennità va fatto sullo stipendio in godimento all'atto della cessazione del servizio e le frazioni di anno superiore a sei mesi si valutano per intero. Nel caso di decesso in attività di servizio l'indennità, stessa spetta alla vedova o agli orfani minorenni o alle figlie nubili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-114

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Art. 114 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo