Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 110

In vigore dal 14 giu 1960
È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato: a) che non si presenti ad assumere servizio entro un mese dalla partecipazione della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento; b) che lasci l'ufficio per oltre quindici giorni, senza provarne giusta ragione; c) che perda la cittadinanza italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-110

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Art. 110 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo