Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 118

In vigore dal 14 giu 1960
L'indennità è pagata d'ufficio in unica soluzione entro sei mesi dal collocamento a riposo o entro tre mesi dal decesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-118

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Art. 118 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo