Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 127
In vigore dal 14 giu 1960
Gli impiegati dell'ufficio in cui si verifichi un ingiustificato ritardo nell'adempimento delle mansioni ad esso affidate, sono tenuti a prestare servizio senza diritto a compenso, in ore straordinarie, fino a quando non si sia esattamente riparato al ritardo stesso, salvo che questo non dipenda da vacanza di posti stabiliti in organico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-127