Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 132

In vigore dal 14 giu 1960
Ove se ne presenti la necessità può essere temporaneamente assunto dal Consiglio di amministrazione, personale avventizio per il disimpegno di determinati servizi o lavori. La misura delle retribuzioni e dei salari è determinata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-132

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Art. 132 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo