Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 130

In vigore dal 14 giu 1960
Il personale subalterno può essere licenziato, con preavviso di un mese, per incapacità fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione, o per riduzione o soppressione di servizi. Il personale subalterno può, inoltre, essere licenziato senza preavviso e senza diritto ad indennità quando la mancanza disciplinare commessa sia di tale gravità da rendere necessario l'immediato allontanamento del colpevole dall'Istituto. Nessuna indennità viene corrisposta nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga per volontarie dimissioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-130

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Art. 130 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo