Art. 127
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 127

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In vigore dal 14 giu 1960
Gli impiegati dell'ufficio in cui si verifichi un ingiustificato ritardo nell'adempimento delle mansioni ad esso affidate, sono tenuti a prestare servizio senza diritto a compenso, in ore straordinarie, fino a quando non si sia esattamente riparato al ritardo stesso, salvo che questo non dipenda da vacanza di posti stabiliti in organico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-127