Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo NONO
Art. 121
121 / 134In vigore dal 14 giu 1960
Gli impiegati dovranno specialmente:
a) rispettare i superiori, usare modi corretti fra di loro e verso il pubblico;
b) astenersi dalla partecipazione, diretta o indiretta, in appalti, forniture, concessioni e in ogni altro affare di interesse dell'istituto, in nome e per conto proprio o di altri;
c) non attendere comunque a richiesta di terzi od occuparsi, durante le ore di ufficio, di cose estranee al medesimo;
d) osservare il più scrupoloso segreto, d'ufficio, non mostrare atti o fornire notizie a terzi;
e) non accettare retribuzioni o regali o corrispettivi di sorta per il disbrigo delle pratiche di propria competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-121