Art. 116
Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo NONO

Art. 116

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In vigore dal 14 giu 1960
Si perde il diritto all'indennità: a) per l'impiegato: in caso di destituzione; b) per la vedova: nel caso che passi ad altre nozze prima della liquidazione; c) per la prole: se maschi quando sia raggiunta la maggiore, età; se femmine quando se minore d'età, abbiano contratto matrimonio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-116