AllegatoTitolo TERZO

Art. 162

In vigore dal 1 mar 1960
Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all', riguardanti la equiparazione agli impiegati civili dello Stato, quelle contenute negli articoli da 21 a 25, riguardanti la cauzione, che viene determinata in lire quindicimila, e l'assunzione in servizio, quelle contenute negli articoli da 26 a 28, riguardanti le esenzioni e le incompatibilità, quelle contenute negli articoli da 29 a 31, concernenti le assegnazioni di sede e i trasferimenti, quelle contenute negli articoli da 38 a 46, concernenti i congedi e le aspettative, quelle contenute negli articoli da 49 a 58, concernenti le Commissioni di vigilanza e di disciplina, l'anzianità di servizio e le note di qualifica, quelle contenute negli articoli da 59 a 95, concernenti la disciplina e il procedimento disciplinare, in quanto applicabili, quelle contenute negli , concernenti le dimissioni, la decadenza dall'ufficio, la dispense dal servizio, quelle di cui all', riguardanti la riduzione dei posti. Le autorità indicate nell', secondo la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiutanti ufficiali giudiziari. Per la cessazione dal servizio si applicano le norme vigenti per il personale civile delle Amministrazioni dello Stato della carriera esecutiva. Il trattamento di quiescenza degli aiutanti ufficiali giudiziari è regolato dal testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-162

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Art. 162 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo