AllegatoTitolo PRIMO

Art. 2

In vigore dal 1 mar 1960
Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli impiegati civili dello Stato agli effetti dei congedi, della imposta di ricchezza mobile e complementare, delle riduzioni sui viaggi, della impignorabilità e della insequestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni, nonché agli effetti dell'assegnazione degli alloggi dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato e ai fini dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato. La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi è a carico del Ministero di grazia e giustizia, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti e col Ministero del tesoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-2

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