AllegatoCapo II

Art. 6

In vigore dal 1 mar 1960
L'esame di concorso consta: 1) di due prove, scritte che hanno luogo in giorni distinti sulle seguenti materie: a) nozioni di procedura civile, nonché nozioni di ordinamento giudiziario; b) nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti; 2) di una prova orale sulle predette materie nonché su nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli. Gli argomenti delle prove scritte e orali debbono avere speciale riferimento alle funzioni dell'ufficiale giudiziario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo