AllegatoCapo II

Art. 11

In vigore dal 1 mar 1960
Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare in qualunque modo tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. I candidati non devono portare scritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono soltanto consultare leggi e decreti sui testi fatti preventivamente verificare dalla Commissione o dal presidente della Corte di appello per i candidati che sostengano le prove nelle sedi di Corte di appello. Il concorrente che contravviene a tale disposizione è immediatamente escluso dall'esame, con provvedimento adottato da almeno due componenti della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. Nella sala degli esami, durante lo svolgimento delle prove scritte, debbono essere presenti almeno due componenti della Commissione o del Comitato suddetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-11

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Art. 11 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo