AllegatoCapo II

Art. 16

In vigore dal 1 mar 1960
Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. Nel formare la suddetta graduatoria deve tener conto anche dei titoli di precedenza e di preferenza che i concorrenti abbiano presentato nel termine stabilito nel bando di concorso a norma dell'. Entro i limiti dei posti messi a concorso sono dichiarati vincitori i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salvo le quote riservate in favore delle categorie di concorrenti specificate nel bando. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto a riserva di un maggior numero di posti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-16

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Art. 16 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo