AllegatoCapo II

Art. 14

In vigore dal 1 mar 1960
La Commissione annulla l'esame quando il candidato abbia contravvenuto alle prescrizioni dell', secondo comma, ovvero quando abbia fondate ragioni per ritenere che il lavoro sia stato copiato, in tutto o in parte, da altro lavoro o da qualche autore. La decisione della Commissione sull'annullamento e sulla conseguente esclusione del candidato dal concorso è definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-14

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Art. 14 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo