Allegato›Capo II
Art. 9
In vigore dal 1 mar 1960
La Commissione esaminatrice, se gli esami hanno luogo in unica sede, prepara per ciascuna prova scritta tre temi che, appena formulati, sono chiusi inpieghi, suggellati e firmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione e dal segretario.
Se gli esami hanno luogo in più sedi, la Commissione esaminatrice formula un solo tema, del quale sono fatti tanti esemplari quante sono le sedi di esame, e ciascun esemplare viene chiuso impiego suggellato e firmato come nel comma precedente. Uno dei pieghi è conservato dal presidente della Commissione; gli altri sono rimessi nelle sedi di esame direttamente al presidente della Corte di appello, il quale ne cura la conservazione e ne fa consegna al presidente del Comitato di vigilanza la mattina del giorno fissato per la prova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-9