AllegatoCapo II

Art. 7

In vigore dal 15 giu 1978
L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta: 1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede; 2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari; 3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari; 4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive; 5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio. Esercitano le funzioni di segretario due cancellieri addetti al Ministero. Il Ministro nomina, altresì, i componenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-7

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Art. 7 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo