AllegatoCapo II

Art. 10

In vigore dal 1 mar 1960
Nell'ora stabilita per ciascuna prova scritta, che deve essere la stessa per tutte le sedi, i candidati devono trovarsi presenti nel locale in cui ha luogo l'esame. Il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in- modo che non possano comunicare tra loro. Fatta poi constatare l'integrità del piego o dei tre pieghi contenenti i temi e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da un candidato il tema da svolgere, il presidente detta o fa dettare il tema che deve essere firmato da lui e dal segretario. È escluso dal concorso il candidato che non sia presente al momento della dettatura del tema o che, trascorso il termine di otto ore dalla dettatura medesima, non abbia consegnato il lavoro. I lavori debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta fornita ai candidati, con il timbro di ufficio e con la firma di un componente ovvero del segretario della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-15;1229#art-a-10

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Art. 10 Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. — Testo vigente | Portale Normativo